Scopo - Sede - Durata - Soci
Art. 1
E’ costituita a Milano sotto la denominazione Confederazione della piccola proprietà immobiliare CONFAPPI, un’associazione che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela specifica degli interessi dei Piccoli Proprietari di Immobili, dei Condomini, degli Amministratori condominiali ed immobiliari ed in genere per la tutela degli interessi di tutti i proprietari di immobili, nessuno escluso.
In particolare l’associazione perseguirà l’acquisizione di sempre maggior tutela e aggiornamento dei piccoli proprietari, condomini e amministratori di casa, nonché la tutela degli interessi economici, professionali e morali dei piccoli proprietari dei condomini, degli amministratori ed il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita.
L’aggiornamento professionale di questi ultimi dovrà garantire il miglioramento del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari e dei Condomini.
Rientra nei fini dell’associazione l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci.
L’associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di informazione per i soci per meglio raggiungere lo scopo sociale.
Art. 2
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’Associazione:
a) promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il ripsetto degli interessi dei piccoli proprietari di immobili e dei condomini;
b) svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
c) consente l’associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
d) promuove la presenza attiva e sistematica dell’associazione in tutte le sedi o istanze, italiane od internazinali, ed in particolare dinnanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche dei piccoli proprietari.
Art. 3
L’associazione ha sede in Milano, Via Ruggero di Lauria n° 9 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito di tutto il territorio nazionale.
Art. 4
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5
L’associazione non ha scopo di lucro.
Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:
a) quota di iscrizione "una tantum";
b) contributi associativi periodici;
c) contribuzioni associative straordinarie;
d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.
Art. 6
Il patrimonio dell’associazione è constituito da beni mobili, dai residui attivi di gestoine e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.
Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 7
I soci possono essere:
- fondatori (Michele Rezzonico e Giulio Calza);
- frequentatori;
- ordinari;
- benemeriti;
- e onorari.
Art. 8
A parte i soci fondatori, che sono soci di diritto con facoltà di voto, possono far parte dell’associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi di aggiornamento e quant’altro viene messo a disposizione dell’associazione.
Sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell’associazione vengono iscritti nel Registro della CONFAPPI e si obbligano a rispettarne lo Statuto.
Sono soci benemeriti quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l’attività e la valorizzazione del nome dell’associazione.
Anch’essi hanno diritto di voto.
Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.
I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea.
L’iscrizione a Socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata annualmente.
L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Art. 9
La decisione del Comitato è inappellabile e non è soggetta a motivazione.
Art. 10
L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.
Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.
Art. 11
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, con esclusione dei Soci fondatori e promotori;
c) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi dell’associazione sono:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Comitato Esecutivo;
4) Il Presidente;
5) Il Segretario;
6) Il Collegio dei Probiviri;
7) Il Revisore dei Conti.
Art. 13
L’assemblea.
L’assemblea è costituita da tutti i suoi Soci Ordinari ai sensi dell’art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seugito delle procedure disciplinari di cui agli artt. 11 e 33.
Ogni Socio che ha diritto a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita da altri Soci.
I Soci frequentatori possono partecipare all’assemblea con voto soltanto consultivo.
Art. 14
L’Assemblea si riunisce a Milano in sessione ordinaria e straordinaria.
Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale o sulla stampa e, solo qualora lo deliberi il C.E., mediante lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima.
L’assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente Statuto:
a) determina i programmi generali dell’Associazione;
b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l’Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;
c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, economico e finanziario dell’associazione;
d) elegge ogni quattro anni, con votazione separata, i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, ed il Revisore dei Conti.
L’Assemblea straordinaria delibera sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione, nonché sulla destinazione dei beni sociali.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta ogni quattro anni entro il 30 Aprile per l’adempimento dei compiti previsti dall’art. 14, lettera d).
Quella straordinaria ogni qualvolta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano entro i sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo, economico e finanziario.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, dal Vice o dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto.
La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un’ora dalla prima.
Art. 17
Le votazioni dell’assemblea saranno per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
Art. 18
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
Art. 19
Consiglio Direttivo.
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri determinato dal Presidente e non inferiore a un membro ogni 200 iscriti.
Il 50% dei membri del Consiglio Direttivo sarà eletto dall’assemblea mentre il residuo 50% sarà nominato dal Comitato Esecutivo dell’UNICOND.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
Art. 20
Quando nel C.D. venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell’ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo criteri di cui all’art. 19.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;
b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea;
c) delibera sulla convocazione dell’assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’associazione;
d) propone al Collegio dei Probiviri l’esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previsti dall’art. 33;
e) propone all’assemblea l’ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all’art. 5;
f) sottopone all’approvazione dell’assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell’associazione;
g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai soci con o senza compenso;
h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 22
Il Comitato Esecutivo.
1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell’assemblea;
2) decide sull’ammissione dei nuovi soci dell’associazione;
3) gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 21 punto g).
A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell’80% delle entrate dell’anno;
4) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei consiglieri.
Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz’ora dall’ora fissata per la riunione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei consiglieri.
Il socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall’art. 20.
Art. 24
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o del segretario.
Art. 25
Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.
Art. 26
Il Presidente.
Il presidente, il vice presidente ed il segretario eletti dal C.D. a norma dell’art. 19 restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
L’elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.
Il presidente presiede l’assemblea, il C.D. ed il C.E.; in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell’ordine il vice presidente o il segretario.
Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, ne dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E.
Il vice presidente ed il segretario coadiuvano il presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.
Nei casi di motivata urgenza il presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferire allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.
Art. 27
Il Segretario.
Il segretario promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione, coordina e dà impulso all’attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.
Art. 28
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito.
Ai probiviri compete altresì dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i soci e il C.D., nonché tra il C.D. e l’assemblea.
In particolare quando l’assemblea non dovesse approvare il bilancio o il rendiconto o il preventivo, questi ultimi saranno approvati dal collegio probivirale che assumerà i poteri sostitutivi dell’assemblea e che potrà dar corso ad ogni più opportuna rettifica.
Art. 29
Organi delle singole Sedi
Possono essere costituite sedi provinciali e subprovinciali e delegazioni comunali sul territorio nazionale.
Le sedi subprovinciali sono tenute all’osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata dalla sede provinciale nel rispetto dello statuto nazionale.
Il presidente di ciascuna sede subprovinciale è associato e partecipa di diritto al consiglio direttivo della sede provinciale con diritto di voto.
La delegazione comunale è tenuta all’osservanza della linea di politica associativa, approvata dalla sede provinciale cui appartiene nel rispetto dello statuto nazionale.
La delegazione comunale non ha autonomia contabile e non è tenuta a dotarsi degli organi di cui alle successive disposizioni del presente articolo, è rappresentata dal responsabile della delegazione nomianto dal presidente della sede provinciale ed è associata di diritto alla sede provinciale che ha autorizzato la costituzione.
E’ assicurato il coordinamento regionale tra le sedi provinciali attraverso un coordinatore regionale unico organo regionale, eletto dai presidenti delle sedi provinciali di concerto e con l’approvazione del comitato esecutivo nazionale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine statutario previsto per il rinnovo degli organi e in via transitoria entro il 30/06/1994.
Ogni sede deve avere i seguenti organi:
1) l’assemblea degli iscritti di ogni singola sede;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Comitato Esecutivo;
4) il Presidente;
5) il Vice Presidente;
6) il Segretario;
7) il Revisore dei Conti;
8) il Consiglio dei Probiviri.
Le funzioni, le competenze e la durata in carica di ciascun organo sul territorio periferico sono, nell’ambito della singola sede, quelle previste dal presente statuto per i corrispondenti organi.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno.
L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
In via transitoria gli organi statutari regionali, provinciali, e subprovinciali scadranno congiuntamente con gli organi statutari nazionali, a norma dell’art. 32.
Negli statuti provinciali e subprovinciali, possono essere previsti riconoscimenti a favore dei soci fondatori, nei termini di cui all’art. 33.
Art. 30
Ogni sede periferica deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall’assemblea nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.
Art. 31
Le sedi dell’associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo del 20% alla Sede Centrale.
Il Regolamento dello Statuto
(approvato dal Consiglio Nazionale il 27/09/95)
Art I
Registro degli Amministratori
Albo autoregolmentato degli amministratori immobiliari
Per l'iscrizione al Registro della FNA, il richiedente deve presentare domanda al Comitato Esecutivo presso la " competente per territorio.
La domanda, redatta sugli appositi moduli approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere presentata in duplice originale e ad essa vanno allegati i documenti ivi previsti nell'apposito modulo; la reiezione della domanda è inappellabile e non soggetta a motivazione.
La domanda deve tra l'altro contenere la dichiarazione che l'aspirante socio non è iscritto ad altra associazione di amministratore, che si obbliga a rispettare lo Statuto e il Codice di comportamento della FNA e a pagare la quota associativa annua e le altre contribuzioni statutarie, nonché la dichiarazione di non essere stato mai condannato con sentenza irrevocabile per reati contro il patrimonio o comunque per reati per i quali è prevista una pena edittale superiore a 3 anni.
In caso di accettazione da parte del Consiglio Direttivo della sede competente per territorio, la domanda in duplice copia dovrà essere inviata alla Presidenza Nazionale che, ricorrendone ì presupposti statutari, provvederà dietro attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione e della quota associativa nazionale, ad assegnare il numero progressivo nazionale ed a restituire la copia di competenza alla sede territoriale.
Per l'accettazione della domanda il richiedente deve sostenere un colloquio con il Presidente della sede territoriale o suo delegato, tendente a dimostrare l'idoneità tecnico - professionale o superare almeno il corso propedeutico, FNA.
La commissione esaminatrice dei corso sarà composta dal Presidente Provinciale o suo delegato, e/o un membro scelto fra i componenti del Consiglio direttivo Provinciale e/o un membro del Consiglio Nazionale o suo delegato. La commissione esaminatrice e convocata dal Presidente della Sede territoriale competente e può comprendere anche un rappresentante della CONFAPPI.
Al socio è rilasciata una tessera secondo il modello approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale e firmata dal Presidente Nazionale. La tessera non prova la qualità di socio, quest'ultima risultando esclusivamente dalla iscrizione, nel Registro Soci.
L'elenco di tutti i soci di ciascuna sede - nuovi e vecchi che abbiano rinnovato l'iscrizione - ripartiti per categorie e con le generalità e gli indirizzi di ciascun socio, deve essere trasmesso alla fine di ogni semestre di ciascun esercizio finanziario a cura del Presidente della sede territoriale al Comitato Esecutivo Nazionale, salva la integrazione alla fine di ciascun esercizio finanziario, dell'elenco riepilogativo annuale.
Il Comitato Esecutivo Nazionale, direttamente o tramite Consigliere Nazionale a ciò delegato, può disporre ispezioni per l'accertamento dei requisiti degli iscritti alle sedi territoriali, per la verifica del Registro Soci e degli Elenchi Speciali.
Art. II
Elenchi Speciali
Sono anche istituiti due elenchi speciali: a) Per coloro che vogliono conseguire il solo attestato di qualificazione conseguente al corso propedeutico, e che non intendono intraprendere l'attività di amministratore condominiale e/o immobiliare (soci frequentatori di cui all'art. 8 dello Statuto); b) Per coloro che intendono esercitare l'attività di amministratore condominiale e/o immobiliare a carattere non professionale e senza Partita I.V.A.
Anche l'iscrizione negli elenchi speciali è comunque subordinata al superamento dell'esame di idoneità e ad un colloquio dell'aspirante socio con il Presidente della sede territoriale o suo delegato, finalizzato a dimostrare la conoscenza della materia condominiale e immobiliare.
Per essere inseriti negli elenchi speciali, è necessario presentare la documentazione prevista all'articolo precedente, ad eccezione della Partita I.V.A.
Gli iscritti, a parte il disposto dell'art. 8 dello statuto, relativo al soci frequentatori, godranno degli stessi diritti degli iscritti al Registro ordinario, ma potranno ricoprire cariche sociali negli organi associativi territoriali e nazionali solo nella misura del 10% delle cariche elettive e sue approssimazioni, per eccesso o per difetto, con almeno un rappresentante nel consiglio. E' peraltro in facoltà del socio iscritto negli elenchi speciali di chiedere il passaggio al Registro ordinano m presenza di tutti i requisiti statutari e regolamentari ed in tal caso il passaggio avrà decorrenza dall'esercizio successivo a quello m corso.
Per i soci frequentatori, il Consiglio Nazionale stabilirà annualmente una quota associativa ridotta, che verrà versata con le medesime modalità valide per i soci ordinari.
La gestione degli elenchi, nell'ambito nazionale, è curata dal Comitato Esecutivo Nazionale che disporrà una separata numerazione per i soci ordinari e per gli elenchi speciali, evidenziando l'appartenenza all'elenco speciale.
Art. III
Perdita della qualità di socio
Fatti salvi i motivi di esclusione previsti dallo Statuto, la perdita della qualità di socio dovuta a morosità nel pagamento dei contributi associativi ha effetto trascorso inutilmente il termine di mora di 6 mesi dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, comprensivo delle eventuali quote aggiuntive, previa diffida scritta del Presidente ed indipendentemente dagli atti giudiziari in corso.
Le dimissioni devono essere comunicate con lettera raccomandata alla sede territoriale. di appartenenza e quest'ultima provvederà ad informare la Direzione Nazionale; le dimissioni hanno effetto, al soli fini economici, dal successivo armo solare.
Il socio che ha perso tale qualità è tenuto a restituire alla sede territoriale la tessera di riconoscimento, l'attestato e il timbro.
Art. IV
Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento
Il programma minimo dei corsi, propedeutici o di base, predisposto dal "Centro Studi" Nazionale e ratificato dal Comitato Esecutivo Nazionale, è adottato da tutte le Sedi che promuoveranno i corsi di formazione e qualificazione e che potranno integrarlo.
Il programma minimo dovrà prevedere il calendario, le materie di insegnamento e l'obbligo di una prova finale, scritta e orale. La frequenza al corso darà diritto ad ottenere l'attestato di qualificazione, necessario per l'accesso al Registro Nazionale e agli Elenchi Speciali.
Il Comitato Esecutivo Nazionale determina altresì periodicamente le materie dei corsi di aggiornamento obbligatori per tutti gli associati già iscritti nel Registro e negli Elenchi Speciali. La mancata frequenza consecutiva a tre di tali corsi obbligatori può comportare, a carico del socio, l'applicazione delle sanzioni statutarie.
Art. V
Contributi associativi
La quota associativa annua, comprensiva dell'una tantum. per le prime iscrizioni e del premo per la polizza di RC dell'amministratore, approvata all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal Comitato Esecutivo Nazionale, deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno alla sede provinciale competente, che rilascerà regolare ricevuta.
Il socio che non abbia versato la quota associativa entro tale data, sarà tenuto al pagamento di una penale, pari all'interesse, legale e il mancato pagamento della penale sarà considerato come morosità di quota.
La sede territoriale competente richiederà al soci, con lettera o nel modi ritenuti più opportuni, all'inizio di ogni anno, il versamento delle quote associative e sarà sua cura sollecitare ì Soci morosi. Non ottenendone i versamenti, entro il 31 maggio, comunicherà alla Direzione Nazionale l'elenco dei Soci morosi e avvierà le procedure per i provvedimenti statutari e giudiziari del caso. In caso di inerzia del Presidente della sede territoriale, il Presidente Nazionale è automaticamente surrogato nella legittimazione ad agire.
E' in facoltà della sede Territoriale di stabilire una propria quota associativa in aggiunta alla quota associativa nazionale e il suo mancato pagamento darà luogo a riscossione giudiziale e ai provvedimenti statutari.
I versamenti dei Presidenti territoriali alla Direzione Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso accredito o bonifico sul conto corrente Bancario o sul Conto Corrente Postale intestato alla FNA. Allo stesso modo i versamenti alle sedi territoriali dovranno avvenire sul Conto Corrente Bancario intestato alla sede territoriale.
Art. VI
Suddivisione del territorio nazionale
Le zone del territorio nazionale sono così individuate:
ABRUZZO-MOLISE, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULIVENEZIA-GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, PUGLIA, BASILICATA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA-MARCHE.
In considerazione delle dimensioni della Federazione. il Consiglio Nazionale ha la facoltà di modificare la struttura delle zone di cui al comma precedente.
Art. VII
Sedi Territoriali
Fatte salve le sedi già costituite al momento dell'approvazione del presente regolamento, al sensi dell'art. 29 dello Statuto, le nuove sedi saranno preferibilmente provinciali.
Quando 80 soci appartenenti a più comuni facenti parte del territorio della Sede Provinciale facciano richiesta scritta della costituzione di una sede subprovinciale, la costituzione della nuova sede dovrà avvenire con delibera a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo Provinciale, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale.
Le sedi territoriali hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute al contributo annuo alla sede nazionale del 50% delle entrate relative alla quota associativa - ordinaria e straordinaria - determinata, all'inizio di ogni esercizio annuale, dal Consiglio Nazionale.
In caso di inadempimento della sede territoriale al versamento delle quote contributive, protratto oltre sei mesi, il Comitato Esecutivo Nazionale, previa raccomandata di diffida al Presidente della Sede territoriale, può adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, compresa la chiusura della sede territoriale, nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto per il conseguimento degli scopi sociali.
E' in facoltà del Comitato Esecutivo Nazionale di disporre ispezioni presso ciascuna sede territoriale, di inviare questionari e di richiedere informative direttamente agli associati di ciascuna sede territoriale.
Art. VIII
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delle Sedi territoriali è composto da un numero massimo di sette membri, escluso il Presidente. Agli effetti delle maggioranze statutarie, nella ipotesi di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Ove la sede territoriale non abbia provveduto alla costituzione della Confappi, il 50% dei membri del Consiglio Direttivo, la cui nomina è di spettanza, della Confappi, è eletto direttamente dall'assemblea.
In aggiunta al Vice Presidente, Vicario e al Segretario, il Presidente di ciascuna sede territoriale può nominare, nell'ambito del Consiglio, un Vice Presidente ed un Vice Segretario Aggiunto, mentre il Presidente Nazionale può nominare ulteriori 5 Vice Presidenti Aggiunti e due Vice Segretari Aggiunti, nell'ambito dei consiglieri.
Del Comitato Esecutivo fa parte il solo Vice Presidente Vicano, salva la possibilità di delega, per ciascuna seduta, da parte di quest'ultimo ad un Vice Presidente Aggiunto.
I Vice Presidenti Aggiunti possono avere delle deleghe per competenza territoriale o funzionale o per appositi incarichi a loro deferiti dal Presidente.
Per tutte le ipotesi in cui venga a ridursi il plenum dei componenti e non sia costituita, presso la sede territoriale anche la sede Confappi, il Presidente di ciascuna sede territoriale è tenuto a convocare l'assemblea ordinaria per la nomina dei componenti mancanti, esclusivamente nel caso in cui il Consiglio direttivo non sia più in grado di deliberare.
Quando la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale non sia conseguente ad elezione diretta ma solo a designazione da parte della Confappi o di altra sede territoriale in base al quorum previsto dello Statuto, la designazione può essere revocata m qualsiasi momento sia da parte della Confappi che dalla sede territoriale designante, titolare del relativo quorum.
Le spese per l'espletamento degli incarichi speciali, da parte dei componenti il Consiglio, sono rimborsate rispettivamente dalle sedi territoriali o dalla sede nazionale, a seconda della natura territoriale o nazionale dell'incarico eccezione fatta per le spese dei Consiglieri Nazionali, che sono a carico di ciascuna Sede territoriale. Il rimborso va effettuato alla presentazione della lista di spese, con allegate le ricevute giustificative e secondo il programma di viaggio più conveniente per la Confederazione.
La decadenza del Consigliere, a norma dello statuto, opera di diritto senza necessità di alcuna diffida o costituzione in mora.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili in quanto compatibili anche al Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. IX
Collegio Territoriale dei Probiviri
Il Collegio territoriale dei Probiviri è composto da tre membri del Consiglio Direttivo territoriale, compreso il Presidente.
Il Collegio Probivirale territoriale ha la sola competenza di istruire, raccogliendo prove documentali e deposizioni scritte, il ricorso presentato da uno dei soci. Può intervenire in merito alle questioni ad esso deferite dallo Statuto, decidendo l'archiviazione o la prosecuzione del procedimento.
Delle sedute del Collegio Probivirale, è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti, a117uopo nominato dal Presidente territoriale. Terminata la seduta, il Collegio Probivirale decide per l'archiviazione o per la prosecuzione del procedimento, comunicandolo successivamente e per iscritto alle parti procedenti. in caso di prosecuzione del procedimento, la documentazione raccolta viene inviata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo territoriale, entro 15 giorni al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. X
Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Presidente, ricevuto il ricorso, convoca entro 20 giorni, il Collegio per l'esame del ricorso stesso che dovrà avvenire m un termine non superiore a giorni trenta.
All'atto del ricevimento del ricorso, il Presidente deve avvisare, con raccomandata al ricorrente e al denunciato, il ricevimento del ricorso, trasmettendo altresì al denunciato, copia del ricorso pervenuto.
Il denunciato, entro il termine di 15 giorni dall'avviso del Presidente, potrà far pervenire le proprie contro deduzioni.
Il Collegio, esaminato il ricorso e le contro deduzioni, può decidere l'archiviazione, con decisione motivata, ove ne ravvisi l'assoluta infondatezza; in questo caso ne è data comunicazione alle partì con raccomandata.
Il Collegio, in caso ritenga fondate le deduzioni esposte nel ricorso, nella medesima seduta fissa, entro trenta giorni, il giorno e l'ora della riunione per la discussione del ricorso e il Presidente, con raccomandata dà n~ al ricorrente e al denunciato del giorno e dell'ora della seduta, invitando le parti a presenziare ed esporre le loro ragioni.
La decisione del ricorso, controfirmata dal Presidente e dal Segretario del Collegio, con la motivazione redatta dall'estensore eventualmente incaricato dal Presidente, deve tenere conto delle ragioni di fatto e di diritto e deve essere comunicata alle parti entro 60 giorni dalla decisione.
Art. XI
Assemblea annuale delle sedi territoriali
L'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione e delle materie da trattare.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
Agli effetti del quorum costitutivo dell'assemblea m prima convocazione sono conteggiati i soli soci ordinari, con esclusione dei soci frequentatori e dei soci onorati.
Qualora un socio abbia rilasciato delega scritta ad altro socio, essa potrà essere revocata solo ove il delegante intervenga personalmente all'assemblea. In ogni caso, la sottoscrizione della delega deve essere apposta in calce alla convocazione e non possono essere rilasciate più di 3 deleghe ad uno stesso socio.
Si procede a votazioni separate per i soci ordinari e per gli iscritti negli elenchi speciali con esclusione dei soci frequentatori, nel rispetto delle norme statutarie ed è eletto il solo 50% dei Consiglieri, mentre il restante 50% è designato dal Comitato Esecutivo, della Confappi. Qualora non sia stata costituita a livello territoriale alcuna sede Confappi, l'intero Consiglio è eletto dall'assemblea.
Le presenti norme, m quanto compatibili, si applicano anche all'assemblea nazionale per l'approvazione del rendiconto.
Art XII
Assemblea territoriale per il rinnovo delle cariche
L'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è costituita, a parte le altre formalità statutarie, dopo che il Presidente ha nominato la Commissione verifica poteri, che ha il compito di controllare l'elenco dei soci aventi diritto al voto nonché il numero dei votanti per delega, ed è composta da un Presidente, da un Segretario, oltre alla Commissione degli scrutatori.
Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi aperta la seduta ed invita il Segretario a redigere il processo verbale della stessa.
Le relazioni e gli interventi devono essere fatti pervenire al Presidente dell'assemblea il quale, redatto l'elenco in ordine di presentazione, invita i richiedenti a prendere la parola.
Le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali - compresa quella del Collegio probiviri e dei revisore effettivo e supplente - devono tenersi solamente dopo l'esaurimento degli altri argomenti previsti all'ordine del giorno.
Le contestazioni relative all'esito delle votazioni sono esaminate immediatamente e inappellabilmente dalla Commissione degli scrutatori, a condizione che sia sostituito lo scrutatore che abbia ottenuto voti nelle schede contestate.
Si procede a votazioni separata per i soci ordinari, benemeriti e per quelli compresi nell'elenco speciale.
Le disposizioni del presente articolo m quanto compatibili ed m quanto non siano modificate o integrate dal Consiglio Nazionale sono valide anche l'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche.
Art. XIII
Assemblea o Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche
Le disposizioni del presente articolo, m quanto compatibili, sono applicate anche alle assemblee territoriali per il rinnovo delle cariche.
L'insediamento degli organi congressuali avverrà dopo che il Presidente Nazionale avrà nominato la Commissione Verifica Poteri (CPV), composta da un Vice Presidente Nazionale, da un Vice Segretario Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali di Regioni diverse.
La C.V.P. avrà il compito di controllare l'elenco dei congressisti previo accertamento della validità dei loro poteri nonché il numero dei voti spettanti per delega.
La sottoscrizione della delega dovrà essere apposta in calce alla convocazione, oppure dovrà essere prodotta con firma autenticata a nonna delle vigenti leggi (Notaio o Segretario Comunale), fermo restando che le deleghe ad un socio non possono essere superiori a tre.
L'assemblea o Congresso Nazionale, convocato come da statuto, nomina il Presidente. il Segretario del Congresso e la Commissione scrutatrice. La Commissione Scrutatrice sarà composta da 5 congressisti tutti di diversa sede regionale. La commissione cosi composta elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario ed adempie alle funzioni a cui è stata delegata con la massima rapidità e diligenza, redigendo apposito verbale.
Il Presidente del Congresso dichiara quindi aperta la seduta ed invita il Segretario a redigere il processo verbale della stessa.
Le relazioni e gli interventi dovranno essere fatti pervenire al Presidente del Congresso, il quale, redatto l'elenco in ordine di presentazione, inviterà i richiedenti a prendere la parola.
Le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali dovranno tenersi, solamente dopo aver esaurito gli argomenti, di discussione e dovranno seguire rigorosamente il seguente ordine: CONSIGLIO DIRETI1VO NAZIONALE - COLLEGIO NAZIONALE DEI FROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI - PRESIDENTI ONORARI.
A nonna dello Statuto 9 e eletto dal Consiglio il solo 50% dei Consiglieri, mentre l'ulteriore 50% è designato dal Comitato Esecutivo della Confappi.
Art. XIV
Commissioni Speciali
Possono essere costituite sia a livello nazionale che a livello territoriale commissioni speciali, nominate dal Comitato Esecutivo, nelle seguenti materie. fiscale, bancaria, assicurativa, impiantistica, infortunistica, ecc, e in tutte le altre materie funzionali al conseguimento dello scopo sociale.
Art. XV
Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto, informato a criteri di competenza, è presentato agli organi competenti non oltre il 30 Giugno di ogni anno per essere approvato, in uno cm la relazione del Revisore dei Conti e la relazione del Consiglio Direttivo.
Il rendiconto delle sedi territoriali, approvato entro il 31 Marzo di ogni anno, è trasmesso al Comitato Esecutivo Nazionale, non oltre il 30 Aprile di ogni anno, per consentire l'approvazione del rendiconto nazionale entro il 30 Giugno. L'approvazione del rendiconto, entro o dopo tale data, non comporta la sospensione delle quote associative deliberate.
Ciascuna sede territoriale è tenuta ad adottare il modello di rendiconto ed il piano dei conti, nonché ogni e qualsiasi altra procedura approvata dal Consiglio Nazionale, per tutto il territorio nazionale.
A norma dell'art. 36 dello Statuto 9 e fatta salva la facoltà per il Consiglio Nazionale di nominare un commissario alla sede territoriale che non provveda,
per qualsiasi motivo, all'approvazione del rendiconto annuale nel termini statutari previsti.
Art. XVI
La modulistica prevista nei precedenti articoli è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale e deve essere uniformemente adottata da tutte le sedi territoriali.