E-COMMERCE E REGOLAMENTO CONDOMINIALE
- Confappi Roma
- 11 mar
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La Suprema Corte con la setenza n.15265 del 2019 ha chiarito che il regolamento condominiale può vietare l'utilizzo delle parti comuni per fini diversi da quelli abitativi (ad esempio per il passaggio di corrieri e per la movimentazione di merce in caso di unità immobiliare adibita ad attività commerciale tramite web). Pertanto, in caso di inosservanza, sarà responsabile il proprietario dell'immobile ancorché quest'ultimo sia stato concesso in locazione. Nel caso in cui il conduttore voglia svolgere un'attività che comporti l'utilizzo del bene comune per fini non autorizzati dal regolamento condominiale, per evitare azioni giudiziarie il proprietario, debitamente informato dal conduttore, dovrà chiedere formalmente all'Amministratore dello stabile di convocare un'assemblea ad hoc per deliberare in merito e autorizzare in caso l'attività.
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